Sez. 3, Sentenza n. 5112 del 26/05/1999 (Rv. 526689 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Qualificazione come tali del responsabile del danno e dell'assicuratore - Conseguenze - Inscindibilità della causa in sede di impugnazione - Impugnazione principale proposta dal responsabile - Impugnazione incidentale tardiva dell'assicuratore - Ammissibilità - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI
Nel caso di azione diretta per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, esercitata, ai sensi degli artt. 18 e 23 della legge 990 del 1969, dal danneggiato nei riguardi del proprietario responsabile e del suo assicuratore, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, dovendo nella fase di impugnazione la controversia essere considerata inscindibile, qualora una parte venga pretermessa, deve disporsi nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., mentre la proposizione di un'impugnazione in via principale di una parte consente alle altre di proporre impugnazione incidentale anche in via tardiva ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. (sulla base di tale principio, nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio una sentenza d'appello, la quale, essendo stato proposto dal solo responsabile l'appello contro la sentenza di primo grado che aveva condannato in solido lo stesso e l'assicuratore, aveva considerato inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva dell'assicuratore, a motivo del vincolo di solidarietà esistente fra il responsabile e l'assicuratore: la Suprema Corte ha rilevato che nella fattispecie il vincolo di solidarietà concerneva due litisconsorti necessari).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge 24/12/1990 num. 990 art. 18, Legge 24/12/1990 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)