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Sez. 2, Sentenza n. 31978 del 14/06/2006 Ud. (dep. 27/09/2006) Rv. 234910 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Legge n. 46 del 2006 - Novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. - Vizi della motivazione - Riferimento ad atti del processo - Natura del sindacato di legittimità - Mutamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234910-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente la deduzione del vizio di motivazione sulla base anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui il riferimento non può che essere agli atti concernenti fatti decisivi, che avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, se convenientemente valutati in relazione all'intero contesto probatorio. (La Corte precisa che nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)