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Sez. 5, Sentenza n. 18119 del 11/04/2006 Ud. (dep. 24/05/2006) Rv. 233680 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Mancanza o manifesta illogicità della motivazione - Novella dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Valutazione della valenza probatoria di una singola prova ad opera del giudice di legittimità - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233680-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

Anche dopo la entrata in vigore della novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori rimane estraneo al giudizio di legittimità, atteso che non vi è alcuna prova che abbia un significato isolato, disancorato dal contesto nel quale è inserita; ne consegue che per potere stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante occorre una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, non effettuabile da parte del giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)