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Sez. L, Sentenza n. 2192 del 28/03/1985 (Rv. 440072 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO AL CENTRALINO TELEFONICO - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440072-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO AL CENTRALINO TELEFONICO - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*

Il centralino telefonico rientra fra gli impianti elettrici il cui uso è considerato presuntivamente rischioso dalla legge antinfortunistica (art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), e quindi le persone ad esso adibite sono soggette alla Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, senza che l'Obbligo assicurativo possa essere escluso, previa eventuale indagine tecnica, sul rilievo dell'insussistenza di un pericolo effettivo, stante la contraria valutazione presuntivamente operata dalla legge, o della modesta entità del rischio, la quale è invece rilevante solo ai fini di una riduzione dei premi di Assicurazione (decreto del ministero del lavoro 20 febbraio 1981). (V 5764/84, mass n 437436; (V 866/82, mass n 418705; (V 3325/78, mass n 392758).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)