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Sez. 4, Sentenza n. 33619 del 12/07/2006 Ud. (dep. 06/10/2006) Rv. 234971 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività d'equipe - Decesso del paziente - Profili di colpa - Criteri di imputazione soggettiva dell'evento.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234971-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In materia di colpa medica nelle attività d'equipe, del decesso del paziente risponde ogni componente dell'equipe, che non osservi le regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, e che venga peraltro meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici in modo da porre rimedio ad eventuali errori, che pur posti in essere da altri siano evidenti per un professionista medio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)