Sez. 1, Sentenza n. 17350 del 06/12/2002 (Rv. 559034 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nuovo codice della strada - Sanzioni pecuniarie - Ordinanza irrogativa ex art. 204 - Termine per l'emanazione da parte del prefetto - Portato a centottanta giorni dal D.L. non convertito n. 391 del 1999 - Applicazione - Alle fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore - Legge n. 488 del 1999 - Salvezza degli effetti del D.L..
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, il termine concesso al prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria, fissato in centottanta giorni dall'art. 1 del D.L. 2 novembre 1999, n. 391, non convertito, in luogo dei sessanta giorni originariamente previsti dall'art. 204 del codice, è applicabile a tutte le fattispecie non ancora esaurite al momento dell'entrata in vigore di tale decreto legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1999, n.391, che ha a sua volta, all'art. 68, portato il detto termine a centottanta giorni.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/11/1999 num. 391, Legge 23/12/1999 num. 488 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)