Sez. 1, Sentenza n. 15709 del 12/12/2001 (Rv. 551082 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza - ingiunzione - Emissione oltre il termine stabilito dall'art. 204 di detto codice - Inefficacia dell'atto - Esclusione - Annullabilità per violazione di legge - Configurabilità - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
L'inosservanza del termine di sessanta giorni (ora elevato a centottanta dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) entro il quale, ai sensi dell'art. 204 del codice della strada, il prefetto è tenuto ad emettere, se ritiene fondato l'accertamento, l'ordinanza-ingiunzione, comporta, secondo i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, che il provvedimento emesso tardivamente risulta non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di divenire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell'interessato nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 68 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/2000 num. 340 art. 18, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)