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Sez. 1, Sentenza n. 2657 del 23/06/1977 (Rv. 386328 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DELL'IMMOBILE ALL'EPOCA DELL'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - NECESSITA - CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE - IRRILEVANZA - RIMBORSO DELLE IMPOSTE FONDIARIE PAGATE DURANTE L'OCCUPAZIONE - COMPRENSIONE SUL RISARCIMENTO.*
Stato
decisa il 1977-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386328-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DELL'IMMOBILE ALL'EPOCA DELL'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - NECESSITA - CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE - IRRILEVANZA - RIMBORSO DELLE IMPOSTE FONDIARIE PAGATE DURANTE L'OCCUPAZIONE - COMPRENSIONE SUL RISARCIMENTO.*

La quantificazione del danno da occupazione ultrabiennale per pubblica utilita deve essere effettuata in modo da ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito e, quindi, con riguardo alle condizioni dell'immobile all'epoca dell'inizio dell'occupazione illegittima, prescindendo da ogni circostanza sopravvenuta (nella specie, vincoli urbanistici intervenuti dopo che era gia scaduto il biennio di occupazione legittima). Il risarcimento, inoltre, deve comprendere il rimborso delle imposte fondiarie pagate dal proprietario del fondo, il quale, pur senza avere il godimento del fondo stesso, non ha potuto ottenere lo sgravio di imposta prima del trasferimento di proprieta. (V 1143/76, mass n 379825).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)