Sez. 1, Sentenza n. 4324 del 07/07/1980 (Rv. 408190 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE DEFINITIVA E IRREVERSIBILE DEL FONDO A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - VALORE DEL FONDO OCCUPATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE DEFINITIVA E IRREVERSIBILE DEL FONDO A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - VALORE DEL FONDO OCCUPATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nel caso di occupazione irreversibile di un fondo per il compimento di un'opera pubblica il valore del bene, del quale non puo essere disposta la restituzione da parte del giudice ordinario, consiste nel prezzo di mercato al momento in cui si e realizzata l'irreversibilita dell'occupazione con l'inizio dell'esecuzione dell'opera pubblica, aumentato del coefficiente di svalutazione monetaria maturatosi all'atto della liquidazione di detto valore. (V 5800/78, mass n 395616; (V 2657/77, mass n 386328; (V 123/77, mass n 383614; (V 1143/76, mass n 379825).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)