Sez. 1, Sentenza n. 3242 del 08/06/1979 (Rv. 399611 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DALLA DETTA PROTRAZIONE E DALLA DEFINITIVA ACQUISIZIONE DEL FONDO NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DETERMINAZIONE - QUALITA AGRICOLA O EDIFICATORIA DEL FONDO - SITUAZIONE DEI LUOGHI E DISCIPLINA URBANISTICA ALLA SCADENZA DEL BIENNIO - RILEVANZA - CONDIZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'INIZIO DEI LAVORI - PRESUPPOSTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DALLA DETTA PROTRAZIONE E DALLA DEFINITIVA ACQUISIZIONE DEL FONDO NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DETERMINAZIONE - QUALITA AGRICOLA O EDIFICATORIA DEL FONDO - SITUAZIONE DEI LUOGHI E DISCIPLINA URBANISTICA ALLA SCADENZA DEL BIENNIO - RILEVANZA - CONDIZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'INIZIO DEI LAVORI - PRESUPPOSTI.*
Nella Determinazione del danno spettante al proprietario di un fondo a seguito dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione temporanea del medesimo oltre il biennio e della sua definitiva acquisizione nella realizzazione dell'opera pubblica, deve tenersi conto, al fine di valutare la qualita agricola o edificatoria di esso, della situazione dei luoghi e della disciplina urbanistica al momento della scadenza del periodo di occupazione legittimo, se i lavori di costruzione dell'opera pubblica risultano iniziati in precedenza, ovvero al momento in cui detti lavori vengano intrapresi (e non del completamento di essi) se cio avviene successivamente, poiche e l'inizio dei lavori che, imprimendo al bene la data destinazione ne rende impossibile la restituzione, esaurisce il momento consumativo dell'illecito, operando con effetti sostanzialmente espropriativi. (V 1206/79, mass n 397424; (V 3415/78, mass n 392871; (V 3342/78, mass n 392782; (V 1345/78, mass n 390712; (V 2657/77, mass n 386328; (V 2479/73, mass n 365903; (V 1925/72, mass n 359005).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)