Sez. 6, Sentenza n. 43245 del 26/09/2013 Cc. (dep. 22/10/2013) Rv. 257460 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione processuale - Regime convenzionale - Mancanza di previsione circa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Controllo da parte del giudice italiano - Non limitato ad aspetti formali - Configurabilità - Traduzione dei documenti allegati alla richiesta di estradizione - Necessità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema d'estradizione processuale, anche in presenza di una convenzione che non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non può limitarsi ad un controllo meramente formale ed è pertanto indispensabile la traduzione della documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione, per permettere di accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva accolto un'estradizione avanzata dal Perù sulla sola scorta della traduzione della richiesta di estradizione e non degli atti di indagine e dei provvedimenti emessi dall'autorità peruviana).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 201, Legge 03/05/2004 num. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)