Sez. 5, Sentenza n. 9703 del 10/05/2005 (Rv. 581779 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima - Avviso di accertamento - Notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie disciplinata, "ratione temporis", del r.d. n. 1175 del 1931.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la normativa non prevede alcuna necessità della previa notifica di un avviso di accertamento per una iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima, in assenza di denunciate variazioni o di richieste di esenzioni o riduzioni dell'imposta, essendo quell'adempimento previsto, ai sensi dell'art. 277 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), nei soli casi di "nuove iscrizioni o variazioni" e per eventuali rettifiche delle denunzie dei contribuenti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)