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Sez. 5, Sentenza n. 22793 del 23/10/2006 (Rv. 593487 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istituzione dell'Agenzia delle entrate - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Ricorso per cassazione nei confronti della sola Agenzia - Ammissibilità - Estromissione del Ministero delle finanze dal giudizio di merito - Irrilevanza - Integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero - Necessità.
Stato
decisa il 2006-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593487-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal contribuente nei confronti della sola Agenzia delle entrate (o di un ufficio locale della stessa), in qualità di successore a titolo particolare del Ministero delle finanze in base alla riforma introdotta dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, anche nel caso in cui il Ministero dante causa non risulti essere stato, esplicitamente o implicitamente, estromesso dal giudizio di merito, in quanto la notifica del ricorso per cassazione costituisce valido mezzo per la "vocatio in jus" del successore a titolo particolare. Tuttavia, qualora il Ministero non si costituisca nel giudizio così introdotto dinanzi alla Corte di cassazione, dev'essere disposta nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio, quale litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)