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Sez. 5, Sentenza n. 9004 del 16/04/2007 (Rv. 597065 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Istituzione dell'Agenzia delle entrate - Successione a titolo particolare nei rapporti strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie - Conseguenze - Appello proposto dopo il 1° gennaio 2001 nei confronti dell'Agenzia - Estromissione dell'ufficio periferico del Dipartimento delle entrate - Ricorso per cassazione nei confronti del Ministero - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597065-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, la quale, posta anche in relazione con l'assunzione da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, spetta all'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali; pertanto, la proposizione dell'appello, dopo la predetta data, da parte (o nei confronti) dell'Agenzia, senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell'estromissione di quest'ultimo, con l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello nei confronti dell'Agenzia è inammissibile se proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale, senza che possa essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, presupponendo siffatto provvedimento la sussistenza di una legittimazione passiva, sia pure concorrente, del Ministero stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)