Sez. 3, Sentenza n. 255 del 11/01/2006 (Rv. 586608 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda nuova proposta in appello - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Inammissibilità della domanda "ex" art. 345 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La domanda proposta per la prima volta nel corso del giudizio di appello ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod.civ., e tale effetto si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ., non rilevando, ai fini dell'esclusione dell'effetto interruttivo, il fatto che la domanda sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ. in quanto nuova, nè il fatto che essa sia sottoscritta dal solo procuratore "ad litem" e non anche dalla parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)