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Sez. 2, Sentenza n. 3673 del 29/06/1979 (Rv. 400087 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - ELEZIONE DI DOMICILIO - VALIDITA ED EFFICACIA - PERSISTENZA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE O DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - AL DOMICILIO ELETTO INDICATO NELLA CITAZIONE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1979-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400087-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - ELEZIONE DI DOMICILIO - VALIDITA ED EFFICACIA - PERSISTENZA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE O DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - AL DOMICILIO ELETTO INDICATO NELLA CITAZIONE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - VALIDITA.*

L'elezione di domicilio presso il procuratore, costituendo atto ontologicamente distinto dal conferimento della procura, conserva la sua validita, quale elezione di domicilio per un determinato affare ex art 47 cod civ, in relazione ad ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti che l'elezione di domicilio e collegata strettamente a un dato grado del giudizio: ne consegue che la notificazione del ricorso per Cassazione o dell'atto di riassunzione davanti al giudice di rinvio ben possono avvenire al domicilio elettivamente scelto dalla parte con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi di Forma di notificazione prevista dal codice di rito in via alternativa con quelle di cui agli artt 138 e 139 cod proc civ. (Conf 1486/78, mass n 390864; (Conf 1713/77, mass n 385426).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)