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Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 07/09/1982 (Rv. 422843 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA DISTINZIONE DAL CONFERIMENTO DI MANDATO ALLE LITI - VALIDITÀ IN RELAZIONE AD OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422843-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA DISTINZIONE DAL CONFERIMENTO DI MANDATO ALLE LITI - VALIDITÀ IN RELAZIONE AD OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE.*

L'elezione di domicilio costituisce atto ontologicamente distinto dal conferimento del mandato alle liti e conserva la sua validità, quale elezione di domicilio per un determinato affare ex art. 47 cod. civ., in relazione ad ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti collegata strettamente ad un dato grado del giudizio stesso, esplicando la diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura alle liti) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli Atti che le sono notificati. Pertanto, la notificazione del ricorso per Cassazione ben può avvenire al domicilio genericamente eletto dalla parte nel giudizio di rinvio, presso un soggetto diverso dal proprio procuratore, ancorché il mandato conferito a quest'ultimo sia nullo. (V 3673/79, mass n 400087; (V 1486/78, mass n 390864).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)