Sez. 2, Sentenza n. 10426 del 08/08/2000 (Rv. 539312 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Provvedimento di liquidazione - Opposizione - Rito previsto dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 - Applicazione - Necessità - Provvedimento conclusivo - Natura - Di ordinanza - Conseguenze - Impugnazione - Con ricorso per cassazione - Necessità - Controversia non limitata alla misura del compenso dovuto all'avvocato - Regime impugnatorio - Appello - Necessità - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di onorari di avvocato, l'opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e, cioè, essere decisa in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, ove sia stato seguito il procedimento ordinario, al provvedimento conclusivo deve riconoscersi, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Tale principio non può, tuttavia, trovare applicazione ove la controversia non verta unicamente sulla misura del compenso, ma dovuto all'avvocato per prestazioni giudiziali rese in materia civile, in quanto siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, o le competenze reclamate riguardino prestazioni stragiudiziali, oltre che giudiziali, in materia civile o penale, o amministrativa, o la controversia sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale. In tali ipotesi, il procedimento ordinario, che è l'unico consentito per la definizione di questioni diverse dalla determinazione della misura del compenso dovuto al professionista per prestazioni giudiziali in materia civile, attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale, e tutto il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello. (Alla stregua dei principi di cui in massima, la C.S. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti della sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione al pagamento dell'onorario ad un legale per prestazioni rese in materia civile sia giudiziale che stragiudiziale, sul rilievo che la controversia verteva sulla spettanza e la misura del compenso, nonché sull'effettiva conferimento dell'incarico e sulla dedotta responsabilità del professionista per violazione dei doveri di probità e lealtà e della diligenza del buon padre di famiglia nell'espletamento del mandato defensionale).
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)