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Sez. 3, Sentenza n. 18297 del 04/03/2020 Cc. (dep. 16/06/2020) Rv. 279238 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio – Erroneità del presupposto – Abnormità – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279238-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, trasformato in delitto punito con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in cui la Corte ha precisato che, essendo stata esercitata l'azione penale dopo l'anzidetto intervento normativo, correttamente il pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio, anziché procedere con decreto di citazione diretta, trovando applicazione il principio "tempus regit actum").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)