Sez. 2, Sentenza n. 877 del 04/12/1997 Ud. (dep. 22/01/1998) Rv. 210224 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Nuova formulazione conseguente alla legge 16 luglio 1997, n.234 - Necessità che la norma abbia i caratteri formali e sostanziali delle leggi o dei regolamenti - Necessità che la norma violata vieti il comportamento posto in essere - Fattispecie: autorizzazione in sanatoria ex art. 13 l. n.47/85.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE
Perché la violazione di legge o di regolamento possa integrare, insieme agli altri elementi richiesti dall'art. 323 cod. pen. nella nuova formulazione conseguente alla legge 16 luglio 1997, n.234, il reato di abuso di ufficio è necessario che la norma violata non sia genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma vieti puntualmente il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e che la medesima abbia i caratteri sia formali che sostanziali delle leggi o dei regolamenti. (Fattispecie in tema di autorizzazione in sanatoria ex art.13 della legge 28 febbraio 1985, n.47).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)