Sez. 3, Sentenza n. 4943 del 12/08/1988 (Rv. 459767 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO CON SPECIFICAZIONE DEL DANNO STESSO IN DETERMINATE VOCI - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ULTERIORI VOCI DI DANNO - MERA EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO CON SPECIFICAZIONE DEL DANNO STESSO IN DETERMINATE VOCI - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ULTERIORI VOCI DI DANNO - MERA EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITÀ.*
Anche con riguardo all'obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, si ha semplice emendatio libelli e non già mutatio libelli non consentita dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., quando, domandato con la citazione introduttiva il risarcimento del danno da fatto illecito specificato in determinate voci, vengano dedotte in corso di causa ulteriori voci di danno, ampliandosi in tal modo il petitum sotto il profilo dell'oggetto mediato della domanda: il che è ammissibile poiché il bene (oggetto mediato), posto in relazione alla richiesta del provvedimento giurisdizionale (oggetto immediato), viene variato nella sua estensione, ferma restandone l'individualità ontologica. (Conf 2295/81, mass n 413027; (Conf 922/80, mass n 404363; (Conf 3544/75, mass n 377738).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)