Sez. 1, Sentenza n. 1124 del 06/02/1997 (Rv. 502247 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della n. 689 del 1981 - Sanzioni - Trasmissibilità agli eredi - Esclusione in ragione del sopravvenuto art. 7 della legge n. 689 cit. nonché dell'art. 40 della stessa legge - Art. 23 del d.P.R. n. 454 del 1987 - Carattere innovativo - Esclusione.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
Alle violazioni valutarie per le quali sia comminata una pena pecuniaria, commesse prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, è nondimeno applicabile l'art. 7 di detta legge in base al quale l'obbligazione di pagare la relativa somma dovuta non si trasmette agli eredi; ciò atteso che, da un lato, all'epoca della commissione della violazione, la trasmissibilità agli eredi non era esplicitamente prevista dalla normativa valutaria, e, dall'altro, che le disposizioni contenute nel capo primo della legge citata (in cui è compreso l'art. 7 cit.) sono di applicazione immediata anche nei giudizi inerenti ad infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 40 della medesima legge, senza che si possa distinguere in ragione del tipo specifico di infrazione amministrativa. Pertanto, come d'altronde emerge espressamente dall'art. 12 della legge n. 689 del 1981 cit. (il quale, nello stabilire l'ambito di applicazione del capo primo della legge n. 689 cit., parifica espressamente, all'illecito depenalizzato, quello amministrativo per il quale, già "ab origine" era prevista la sola sanzione pecuniaria), le disposizioni del suddetto capo primo, si rendono senz'altro applicabili alle violazioni valutarie per le quali sia comminata una pena pecuniaria. Ne consegue che sia l'art. 23, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1987 n. 454 (che ha poi dichiarato espressamente applicabile, alle violazioni amministrative valutarie, l'art. 7 della legge n. 689 cit.), e sia il successivo art. 23, primo comma, del T.U. delle norme in materia valutaria (d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148), che ha sostituito il d.P.R. n. 454 del 1987 debbono intendersi privi di portata innovativa, ma esplicativi invece di un principio già vigente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 23, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, Regio Decr. Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)