Sez. L, Sentenza n. 1762 del 19/02/1988 (Rv. 457751 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - PORTATA.*
In tema di licenziamento, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito va inteso in senso relativo - essendo compatibile con un congruo intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria delle varie inadempienze del dipendente - e non esclude, comunque, che fatti non tempestivamente contestati possono essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni. (V 3522/84, mass n 435528; (V 2697/84, mass n 434740; (V 4909/81, mass n 415652).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)