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Sez. L, Sentenza n. 10556 del 09/10/1995 (Rv. 494190 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Interpretazione nelle prestazioni di lavoro - Domanda di versamento dei contributi proposta nei confronti dell'effettivo datore di lavoro - Interesse ad agire dell'ente previdenziale - Sussistenza - Pregresso versamento dei contributi medesimi da parte del formale datore di lavoro - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494190-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non incide sull'interesse ad agire dell'ente previdenziale, che proponga, nei confronti dell'effettivo datore di lavoro, domanda di pagamento dei contributi obbligatori, il fatto che i contributi relativi agli stessi rapporti siano già stati versati dal soggetto che formalmente risultava come datore di lavoro. Infatti opera - oltre al principio della non rilevanza ai fini dell'interesse ad agire delle indagini circa l'effettiva esistenza del diritto dedotto in giudizio - l'irrinunciabilità della funzione pubblicistica svolta dall'istituto assicuratore, l'infungibilità del soggetto obbligato all'adempimento delle obbligazioni contributive, e la previsione da parte dell'art. 1, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 della dipendenza "a tutti gli effetti" dei lavoratori dall'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni (rimanendo salva, quanto al merito, l'incidenza satisfattiva, per quanto di ragione, di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, primo comma, cod. civ., nonché dallo stesso apparente datore di lavoro, la cui responsabilità per il pagamento dei contributi previdenziali - che si aggiunge in via autonoma a quella del datore di lavoro effettivo in dipendenza dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi di buona fede - tuttavia non deroga al principio che l'unico rapporto di lavoro avente rilevanza verso l'ente previdenziale è quello intercorrente, ai sensi di legge, con il datore di lavoro effettivo).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)