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Sez. 1, Sentenza n. 11727 del 07/12/1990 (Rv. 470071 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTI - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - LEGITTIMAZIONE DEL FALLITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470071-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTI - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - LEGITTIMAZIONE DEL FALLITO - LIMITI.*

In virtù del principio sancito dall'art. 43 della legge fall. Il fallito, pur conservando la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può personalmente assumere la veste di parte processuale davanti al giudice, essendo demandata la legittimazione, in ordine ai rapporti stessi, esclusivamente al curatore, mentre al rigore di detto principio è ammessa deroga solo quando il fallito agisce per la tutela di diritti strettamente personali, o anche patrimoniali, ma rispetto ai quali esista assoluto disinteresse degli organi fallimentari, la cui funzione tende alla difesa dei "beni" costituenti de iure la massa patrimoniale attiva del fallimento. (V 2544/83, mass n 427406; (V 62/80, mass n 403436; (V 1061/78, mass n 390416).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)