Sez. 6, Sentenza n. 35108 del 08/05/2003 Ud. (dep. 04/09/2003) Rv. 226707 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Patteggiamento in appello - Motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di c.d. patteggiamento in appello il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)