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Sez. 2, Sentenza n. 39663 del 16/06/2004 Ud. (dep. 11/10/2004) Rv. 231109 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - casi - pena | Patteggiamento della pena in appello - Accordo delle parti sui motivi di appello - Rinuncia a tutti i motivi diversi da quello relativo alla pena - Potere dovere del giudice di verificare l'insussistenza di cause di non punibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231109-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - casi - pena

In tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 comma quarto, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per talune delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la sua cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 559 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)