Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19/03/1993 (Rv. 481472 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere | Illecito lesivo dell'integrità psico-fisica con riduzione della capacità lavorativa generica in un soggetto non svolgente attività produttiva di reddito - Risarcibilità del danno biologico - Ammissibilità - Portata - Successivo autonomo risarcimento del medesimo danno come danno patrimoniale - Esclusione.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere
In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato, con la conseguenza che l'anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, in quanto già valutata come danno biologico.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)