Sez. L, Sentenza n. 9662 del 17/07/2001 (Rv. 548251 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Intimazione - Volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ. - costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici. (Nella specie, si è ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ravvisato una vera e propria costituzione in mora nella richiesta scritta del lavoratore di ottenere l'inquadramento a lui spettante nella categoria superiore corrispondente alle mansioni di fatto svolte, richiesta in cui era espressa anche l'intenzione, in caso di mancata soddisfazione bonaria del proprio diritto, di adire tutte le vie, comprese quelle legali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)