Sez. L, Sentenza n. 1715 del 03/05/1975 (Rv. 375344 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - CONCILIAZIONI GIUDIZIALI E CONCILIAZIONI INTERVENUTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - CONCILIAZIONI GIUDIZIALI E CONCILIAZIONI INTERVENUTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
L'art 20 della legge n 533 del 1973 il quale dispone che le norme previste da detta legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, si riferisce alla disciplina transitoria delle sole questioni conflittuali processuali. Ne consegue che la disposizione sopravvenuta del quarto comma dello art 2113 cod civ, la quale sottrae all'impugnativa solo le conciliazioni intervenute davanti al giudice (art 185 cod proc civ) o davanti alle commissioni di conciliazione previste dalle nuove norme (artt 410 e 411 cod proc civ), non e applicabile ai giudizi in corso, trattandosi di norma avente chiaro contenuto sostanziale, in virtu del principio secondo cui la validita di un atto resta disciplinata dalla legge vigente al tempo del suo compimento. (V 495/75; 1225/74, mass n 369283).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)