Sez. 1, Sentenza n. 24270 del 18/05/2006 Ud. (dep. 13/07/2006) Rv. 234839 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE | Rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Nuova disciplina del reclutamento su base volontaria - Assenza delle condizioni nelle quali è tuttora possibile il reclutamento su base obbligatoria - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE
Il rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza, posto in essere prima dell'entrata in vigore della L. 14 novembre 2000 n. 331, ove non sussistano le condizioni nelle quali, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. f), di detta legge, sarebbe tuttora possibile il reclutamento su base obbligatoria, deve ritenersi non più idoneo a rendere configurabile il reato di cui all'art. 14 della L. 8 luglio 1998; ciò in applicazione della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., atteso che la nuova disciplina sul reclutamento, non avendo del tutto eliminato il servizio militare obbligatorio, non ha comportato una totale "abolitio criminis", ma soltanto una riduzione della possibile sfera di operatività dell'illecito penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 CORTE COST., Legge 14/11/2000 num. 331 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)