Sez. 1, Sentenza n. 21823 del 11/04/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 234623 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA | Sopravvenuta abolizione del reato - Insussistenza - Conseguenze.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D.Lgs. n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Ne consegue che alla fattispecie di reato di mancata chiamata alle armi, di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p., non essendo stata essa abolita, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2, cod. pen., secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca della condanna per "abolitio criminis").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 154 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 14/11/2000 num. 331 art. 2, Decreto Legisl. 08/05/2001 num. 215 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)