Sez. 1, Sentenza n. 16228 del 02/05/2006 Ud. (dep. 11/05/2006) Rv. 233446 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA | Sopravvenuta abolizione del reato - Insussistenza - Conseguenze - Manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D. Lgs. n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere previsto in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Ne consegue, da un lato, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 in relazione all'art. 52 Cost. e, dall'altro, che alla fattispecie di reato di mancata chiamata alle armi, di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p., non essendo stata essa abolita, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2, cod. pen., secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 154 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 14/11/2000 num. 331, Decreto Legisl. 08/05/2001 num. 215 art. 7, Costituzione art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)