Sez. L, Sentenza n. 5060 del 02/09/1980 (Rv. 408917 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PREMI - CALCOLO - CRITERI - CREDITO RELATIVO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PREMI - CALCOLO - CRITERI - CREDITO RELATIVO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
I premi dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non sono prestabiliti dalla legge in Forma fissa ed automatica, ma devono essere calcolati, di volta in volta, in base alla categoria e modalita della lavorazione, all'entita o alla quantita del rischio ed alle singole voci di tariffa, cosicche tale credito diventa liquido nel momento di completamento della fattispecie e, piu precisamente, in quello di accertamento del fatto generatore e di calcolo del suo preciso ammontare, laddove diventa esigibile con la comunicazione - che puo avvenire con la notificazione del decreto ingiuntivo - che l'istituto creditore effettua al datore di lavoro debitore, con la conseguenza che solo dopo tali operazioni comincia a decorrere il termine prescrizionale annuale (art 112 tu 30 giugno 1965 n 1124) per la sua riscossione. (V 3792/79, mass n 400236; (V 4262/76, mass n 382958).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)