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Sez. 2, Sentenza n. 28381 del 22/12/2011 (Rv. 620361 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Introduzione nel Parco nazionale della Maiella, da parte di privati, di armi, esplosivi e mezzi di distruzione e di cattura non autorizzati - Condotta sottoposta a sanzioni amministrative e sanzioni penali - Doppia punibilità - Sussistenza - Fondamento - Deroga al principio di specialità - Esclusione - Connessione obiettiva ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620361-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la condotta del privato di introduzione nel Parco nazionale della Maiella di armi, esplosivi e mezzi di distruzione e di cattura non autorizzati, che è prevista sia come illecito amministrativo dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. f), del d.P.R. 5 giugno 1995, relativo alle misure di salvaguardia del Parco anzidetto, e 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sia come illecito penale dal combinato disposto degli artt. 11, comma 3, e 30, comma 1, della legge citata, è sottoposta a regime di doppia punibilità con conseguente cumulo materiale di sanzioni di specie diversa, atteso che il comma 2 dell'art. 30 dispone la sanzionabilità "altresì" a titolo di illecito amministrativo, in deroga al principio di specialità di cui all'art. 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette. L'identità della condotta materiale integrante le due fattispecie esclude che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa e, quindi, che sussista la connessione obiettiva per pregiudizialità di cui all'art. 24 della legge n. 689 del 1981, dalla quale deriva la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)