Sez. 3, Sentenza n. 8394 del 01/08/1995 (Rv. 493507 - 01)
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Domanda di restituzione di somme date a mutuo - Negazione da parte del convenuto del titolo posto a base della domanda ed indicazione della ragione del versamento - Onere probatorio dell'attore.
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Qualora l'attore chieda la restituzione di somme date a mutuo, la contestazione da parte del convenuto circa la causale del versamento non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché la negazione dell'esistenza di un contratto di mutuo non equivale ad eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma implica la negazione del titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale detta somma sarebbe stata versata, con la conseguenza che anche in tal caso resta fermo l'onere probatorio a carico dell'attore circa i fatti costitutivi del contratto di mutuo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)