Sez. 3, Sentenza n. 1834 del 14/02/1992 (Rv. 475727 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - In genere | Nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo primo, della legge sull'equo canone - Stipulazione prima della scadenza del periodo transitorio - Ammissibilità - Volontà delle parti di attrarre il rapporto di locazione nel regime ordinario - Apprezzamento - Giudice di merito - Devoluzione - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - In genere
Le parti del contratto di locazione di immobile urbano adibito per uso non abitativo, in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone e soggetto a proroga secondo la previgente legislazione, hanno facoltà, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 67 della suddetta legge, di stipulare, anche prima della scadenza del periodo transitorio, un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II titolo primo della legge, per adeguare immediatamente il rapporto al regime ordinario sottraendolo a quello transitorio e, conseguentemente, alle successive leggi di proroga (tra le quali il D.L. 23 gennaio 1982 n. 9). L'accertamento della volontà delle parti di attrarre il rapporto di locazione nel regime ordinario è riservato all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)