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Sez. 3, Sentenza n. 12249 del 03/12/1997 (Rv. 510660 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Disciplina ex art. 67 della legge n. 392 del 1978 - Stipulazione di un nuovo contratto, prima della scadenza del periodo transitorio per sottoporre il rapporto al regime ordinario - Ammissibilità - Requisiti - Specifica volontà delle parti - Necessità - Interpretazione - Rivoluzione al giudice di merito.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510660-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

L'art. 67 legge 27 luglio 1978 n. 392 attribuisce alle parti del contratto di locazione di immobile urbano ad uso non abitativo in corso alla data di entrata in vigore della detta legge soggetto a proroga, la facoltà di stipulare anche prima della scadenza del periodo transitorio un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo secondo del titolo uno della legge per sottoporre il rapporto locatizio al regime ordinario, sottraendolo a quello transitorio e conseguentemente alle successive leggi di proroga. L'accertamento della volontà delle parti di attrarre il rapporto di locazione nel regime ordinario è riservato all'apprezzamento del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)