Sez. 3, Sentenza n. 47224 del 30/09/2005 Ud. (dep. 28/12/2005) Rv. 233265 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE | Nullità per violazione delle norme sull'uso della lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige - Art. 16 d.P.R. n. 574 del 1988 - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Fattispecie.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE
Le nullità derivanti dalle violazioni della disciplina sull'uso processuale della lingua negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono assolute ed insanabili, nonché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.(Nel caso di specie, anche se l'eccezione di nullità era stata formulata solo con l'atto di appello, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'omessa declaratoria di nullità di tutti gli atti processuali in lingua tedesca formati dopo il primo interrogatorio dell'indagato, il quale, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 574 del 1988, aveva indicato come lingua madre l'italiano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 16, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18 bis, Decreto Legisl. 29/05/2001 num. 283 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)