Sez. 6, Sentenza n. 1695 del 14/01/2014 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 258145 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Divieto di "ne bis in idem" europeo - Valutazioni meramente processuali - Configurabilità del divieto - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
Il principio del "ne bis in idem" europeo - sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388 - si applica alle sole valutazioni sostanziali in ordine alla responsabilità per fatti reato, e non anche a quelle meramente processuali. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo, emesso dalla Corte d'appello dopo che detta consegna era stata rifiutata dall'Autorità giudiziaria francese per motivi meramente formali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/09/1993 num. 388, Tratt. Internaz. 14/06/1985, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)