Sez. 2, Sentenza n. 22566 del 08/05/2014 Ud. (dep. 30/05/2014) Rv. 259584 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | "Ne bis in idem" europeo - Art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria estera - Preclusione per l'esercizio dell'azione penale nello Stato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall'autorità giudiziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giudicato. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso efficacia preclusiva al decreto di non luogo a procedere emesso dal Pubblico Ministero svizzero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 14/06/1985, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54, Legge 30/09/1993 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)