Sez. 3, Sentenza n. 5101 del 15/09/1981 (Rv. 415888 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO INSTAURATO DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI CON IL RESPONSABILE DEL DANNO - SOGGETTI - INDIVIDUAZIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO INSTAURATO DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI CON IL RESPONSABILE DEL DANNO - SOGGETTI - INDIVIDUAZIONE.*
Nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno dal danneggiato da un incidente stradale direttamente nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, è litisconsorte necessario, a norma dell'art. 23 della stessa legge, il "responsabile" del danno, intendendosi tale termine in senso tecnico-giuridico e, quindi, come riferito ai soggetti che sono tenuti a rispondere patrimonialmente delle obbligazioni da fatto illecito originate dalla circolazione dei veicoli, che sono sia il proprietario del mezzo, anche se al momento del sinistro non era alla guida, sia il conducente non proprietario dello stesso. (Conf. 061/79, mass. N. 396088).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)