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Sez. L, Sentenza n. 1940 del 24/03/1984 (Rv. 434022 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RIMBORSO DELL'I.V.A. VERSATA DALLA PARTE VITTORIOSA AL PROPRIO DIFENSORE IN SEDE DI RIVALSA, EX ART. 18 D.P.R. N. 633 DEL 1972 - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434022-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - RIMBORSO DELL'I.V.A. VERSATA DALLA PARTE VITTORIOSA AL PROPRIO DIFENSORE IN SEDE DI RIVALSA, EX ART. 18 D.P.R. N. 633 DEL 1972 - INCLUSIONE.*

La parte soccombente condannata al pagamento delle spese processuali è tenuta altresì al rimborso dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto corrisposto dalla controparte vittoriosa al proprio difensore trattandosi di una spesa da questa sopportata e che non può, pertanto essere esclusa dal novero di quelle recuperabili, in applicazione dei principi della soccombenza, nella misura del corrispettivo liquidato dal giudice. (V 5641/81, mass n 416351; (V 439/80, mass n 403809; (Conf 3185/83, mass n 428091; (Conf 1005/81, mass n 411530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)