Sez. 3, Sentenza n. 14443 del 11/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 215111 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Impugnazione del P.M. - Omessa notifica alle parti private - Nullità o inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p.), e nemmeno la nullità del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.).Unico effetto della violazione della norma è quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)