Sez. 1, Sentenza n. 48900 del 24/10/2003 Ud. (dep. 19/12/2003) Rv. 227008 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Impugnazione del pubblico ministero - Omessa notifica alle parti private - Nullità o inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce né l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod.proc.pen., né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.; l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'appello del pubblico ministero all'imputato non avesse determinato alcun concreto pregiudizio, risolvendosi in una irritualità priva di effetti, in quanto l'imputato, assolto in primo grado ai sensi dell'art. 530 comma secondo cod. proc. pen., non aveva interesse ad impugnare, non essendo comunque modificabile la conclusiva statuizione assolutoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)