Sez. 2, Sentenza n. 7394 del 13/12/2006 Cc. (dep. 22/02/2007) Rv. 235616 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Aggravamento della misura cautelare a seguito di trasgressione delle prescrizioni imposte - Espletamento di interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
In caso di aggravamento della misura cautelare conseguente a trasgressione delle prescrizioni imposte, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., non è necessario provvedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., atteso che le esigenze cautelari sono già state valutate in sede di prima applicazione della misura ed il giudizio di adeguatezza della stessa ripristinata misura scaturisce direttamente dalle ragioni che hanno indotto il giudice ad applicarla nuovamente (principio affermato, nella specie, con riguardo a ripristino della custodia in carcere a seguito di trasgressione di prescrizioni da parte di soggetto sottoposto ad arresti domiciliari presso un luogo di cura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)