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Sez. 3, Sentenza n. 21399 del 15/02/2005 Cc. (dep. 08/06/2005) Rv. 231344 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - IN GENERE | Misura cautelare emessa a seguito di trasgressione alle prescrizioni imposte - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231344-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - IN GENERE

Qualora la misura cautelare venga aggravata ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, non è dovuto l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. in quanto non ci si trova in presenza di un aggravamento delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., bensì ad una procedura a carattere sanzionatorio ed il diritto di difesa dell'interessato può trovare adeguata tutela nei mezzi ordinari di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)