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Sez. 6, Sentenza n. 15 del 02/10/2006 Cc. (dep. 03/01/2007) Rv. 235615 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Sostituzione della misura cautelare con altra più grave, a seguito di trasgressione delle prescrizioni imposte - Espletamento dell'interrogatorio di garanzia - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235615-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

Qualora, a seguito di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, il giudice, ai sensi dell'art. 276, comma primo, cod. proc. pen., disponga la sostituzione di detta misura con altra più grave, deve procedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dovendosi consentire all'interessato, a fronte del carattere discrezionale del provvedimento in questione, la possibilità di una tempestiva rappresentazione dei possibili elementi a lui favorevoli in ordine alla sussistenza o meno della trasgressione, alla sua reale entità, alle condizioni oggettive, ai motivi soggettivi ed alle circostanze in cui si è verificata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)