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Sez. 5, Sentenza n. 19874 del 26/04/2006 Cc. (dep. 12/06/2006) Rv. 234289 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura cautelare - Prescrizioni - Trasgressione - Inasprimento della misura - Interrogatorio di garanzia - Necessità.
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234289-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

In tema di trasgressione delle prescrizioni imposte con le misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia deve essere espletato ogni qualvolta venga applicata, ai sensi del comma primo dell'art. 276 cod. proc. pen., una misura più grave, atteso l'obbligo di valutazione che costituisce presupposto della scelta discrezionale da parte del giudice circa l'entità, i motivi e le circostanze della violazione; l'interrogatorio di garanzia non è invece necessario nella diversa ipotesi disciplinata dal comma primo ter del citato articolo, in cui alla violazione del divieto di allontanamento dalla propria dimora, in caso di arresti domiciliari, consegue automaticamente la sostituzione della misura predetta con quella della custodia cautelare in carcere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)