Sez. 4, Sentenza n. 23595 del 04/03/2004 Cc. (dep. 20/05/2004) Rv. 228915 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura della custodia in carcere applicata a seguito di violazione delle prescrizioni inerenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari - Necessità dell'interrogatorio di garanzia - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
Non deve farsi luogo all'interrogatorio cosiddetto di garanzia, nel caso in cui la custodia cautelare in carcere è disposta, ex art. 276 comma primo-ter cod. proc. pen., in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, a seguito della avvenuta trasgressione, da parte dell'imputato, alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione e, di conseguenza, deve escludersi che la conservazione degli effetti della misura stessa sia subordinata a tale adempimento. (In motivazione la Corte ha precisato che il meccanismo procedurale previsto dall'art. 276 comma primo-ter cod. proc. pen., a differenza di quello di cui al comma primo del medesimo articolo, non necessita della garanzia dell'interrogatorio dal momento che il giudice, nel determinare la misura, non ha alcuno spazio di discrezionalità, essendo automatica la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, una volta accertata l'avvenuta trasgressione alle prescrizioni imposte). (Corte cost. n. 40 del 2002).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 n. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 com. 1 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)